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PPWR, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi: obblighi, scadenze e cosa fare subito

7 ott
Tempo di lettura: 7 min
Conciliare famiglia e lavoro: cosa cambia con la certificazione accreditata UNI/PdR 192:2026

In breve
  • Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si applica dal 12 agosto 2026 in tutti i Paesi dell'Unione europea, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento.

  • Riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, di qualsiasi materiale, e tutta la filiera: fabbricanti, produttori, importatori e distributori.

  • Dal 12 agosto 2026 il fabbricante deve disporre di documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità per ogni imballaggio, e gli imballaggi a contatto con alimenti non possono superare i limiti sui PFAS.

  • Le prossime tappe: etichetta armonizzata dal 12 agosto 2028 e, dal 1° gennaio 2030, riciclabilità obbligatoria, contenuto minimo di plastica riciclata e divieto di alcuni imballaggi monouso.



Cos'è il PPWR

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 gennaio 2025. Sostituisce la direttiva 94/62/CE e stabilisce regole comuni per tutto il ciclo di vita degli imballaggi: progettazione, sostanze, riciclabilità, etichettatura, riutilizzo e gestione dei rifiuti.

La differenza principale rispetto al passato è la forma giuridica. Una direttiva doveva essere recepita da ogni Stato con una legge nazionale, e le regole cambiavano da Paese a Paese. Un regolamento invece si applica direttamente e in modo identico in tutta l'Unione. Per un'azienda italiana che vende in Francia, Germania o Spagna significa avere, a regime, un unico insieme di requisiti.

Gli obiettivi dichiarati sono tre: ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio, rendere tutti gli imballaggi riciclabili entro il 2030 e aumentare l'uso di materiale riciclato. Gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.



Chi è obbligato a rispettare il PPWR

Risposta breve: il PPWR riguarda chiunque produca, faccia produrre con il proprio marchio, importi o distribuisca imballaggi o prodotti imballati nell'Unione europea. Ogni soggetto ha obblighi diversi a seconda del suo ruolo nella filiera.

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi: primari (quelli a contatto con il prodotto), secondari (che raggruppano più confezioni), da trasporto e per l'e-commerce. Vale per qualsiasi materiale: plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno, tessili e materiali compositi. E vale per tutti i settori, dall'alimentare alla cosmetica, dall'industria meccanica alla vendita online.

Ruolo

Chi è

Obblighi principali

Fabbricante

Chi produce l'imballaggio, oppure lo fa produrre e lo commercializza con il proprio nome o marchio

Documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità, tracciabilità, dati identificativi sull'imballaggio

Fornitore

Chi fornisce imballaggi o materiali al fabbricante

Fornire le informazioni e i documenti necessari a dimostrare la conformità

Produttore

Chi immette per primo sul mercato di uno Stato membro imballaggi o prodotti imballati

Responsabilità estesa del produttore (EPR): registrazione e contributi ai sistemi di raccolta e riciclo

Importatore

Chi immette sul mercato UE imballaggi provenienti da Paesi extra UE

Verificare che il fabbricante estero abbia svolto la valutazione e redatto la documentazione

Distributore

Chi mette a disposizione sul mercato imballaggi già immessi da altri

Verificare che gli imballaggi riportino le informazioni richieste e non siano palesemente non conformi

Un punto spesso sottovalutato riguarda i marchi propri. Chi fa produrre un imballaggio da terzi e lo vende con il proprio marchio è considerato fabbricante, anche se non lo stampa né lo assembla. Molte aziende alimentari, cosmetiche e della grande distribuzione rientrano in questo caso senza saperlo.

Il primo passo, quindi, è mappare i flussi di imballaggi in entrata e in uscita e chiarire quale ruolo si ricopre per ciascuno. La stessa azienda può essere fabbricante per alcuni imballaggi e distributore per altri.


Cosa è obbligatorio dal 12 agosto 2026

Risposta breve: dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato UE deve essere accompagnato da una documentazione tecnica e da una dichiarazione UE di conformità redatte dal fabbricante. Gli imballaggi a contatto con alimenti, inoltre, non possono superare i limiti di PFAS fissati dall'articolo 5.

In concreto, il fabbricante deve:

  1. Preparare la documentazione tecnica di ogni imballaggio o sistema di imballaggio. È il fascicolo che dimostra il rispetto dei requisiti: descrizione dell'imballaggio, materiali, sostanze, risultati di prove e valutazioni, informazioni ricevute dai fornitori.

  2. Svolgere la valutazione della conformità secondo la procedura prevista dall'allegato VII del regolamento.

  3. Redigere la dichiarazione UE di conformità, seguendo il modello dell'allegato VIII. Con questo documento il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio.

  4. Garantire la tracciabilità, cioè il collegamento tra imballaggio, prodotto e dichiarazione, per esempio con un codice di lotto o un numero di identificazione.

  5. Riportare i propri dati identificativi (nome, marchio registrato, indirizzo postale e, se disponibile, un recapito elettronico) sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento.

I limiti sui PFAS. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non possono contenere sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) oltre le soglie dell'articolo 5. Il divieto riguarda in particolare carta e cartone trattati per resistere a grassi e umidità, come contenitori per cibi da asporto e incarti per alimenti.

Un chiarimento utile: non esiste una "certificazione PPWR". Il regolamento non prevede un certificato rilasciato da un ente terzo. È il fabbricante a dimostrare la conformità, con la propria documentazione tecnica e la propria dichiarazione. Proprio per questo la qualità della documentazione è decisiva: in caso di controllo è l'unica prova che l'imballaggio rispetta le regole.



Le scadenze del PPWR dal 2026 al 2040

Risposta breve: dopo il 12 agosto 2026, le tappe principali sono l'etichetta armonizzata dal 12 agosto 2028 e, dal 1° gennaio 2030, la riciclabilità obbligatoria, il contenuto minimo di plastica riciclata, il limite allo spazio vuoto e il divieto di alcuni imballaggi monouso.

Data

Cosa entra in vigore

Riferimento

11 febbraio 2025

Entrata in vigore del regolamento

Art. 71

12 agosto 2026

Applicazione generale: documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, ruoli degli operatori, limiti PFAS negli imballaggi per alimenti

Artt. 5, 15, 39

12 agosto 2028

Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, per facilitare la raccolta differenziata (oppure 24 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione)

Art. 12

1° gennaio 2030

Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (classi di prestazione A, B o C)

Art. 6

1° gennaio 2030

Contenuto minimo di plastica riciclata: 30% per imballaggi in PET a contatto con alimenti, 10% per altre plastiche a contatto con alimenti, 30% per bottiglie monouso per bevande, 35% per gli altri imballaggi in plastica

Art. 7

1° gennaio 2030

Spazio vuoto massimo del 50% negli imballaggi multipli, da trasporto e per l'e-commerce

Art. 24

1° gennaio 2030

Divieto di alcuni formati in plastica monouso, per esempio raggruppamenti di bottiglie e lattine e confezioni per frutta e verdura sotto 1,5 kg

Allegato V

1° gennaio 2030

Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto (almeno 40%)

Art. 29

2030, 2035, 2040

Riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite del 5%, 10% e 15% rispetto al 2018

Art. 43

2038

Riciclabilità: ammesse solo le classi A e B

Art. 6

Molti dettagli tecnici, come i criteri di riciclabilità per materiale e il formato dell'etichetta, saranno definiti dalla Commissione europea con atti delegati e di esecuzione. Conviene seguirne l'adozione, perché possono spostare alcune date o precisare gli obblighi.

Anche se le scadenze del 2030 sembrano lontane, intervenire su un imballaggio richiede tempo: riprogettazione, prove, ricerca di nuovi fornitori e gestione delle scorte. Per questo le aziende più attente stanno già pianificando le modifiche insieme alla documentazione del 2026.


Cosa fare adesso: la checklist in 7 passaggi

Risposta breve: il primo passo è capire il proprio ruolo nella filiera e fare l'inventario degli imballaggi. Poi si raccolgono le informazioni dai fornitori, si verificano i requisiti e si preparano documentazione tecnica e dichiarazione di conformità.

  1. Mappa gli imballaggi. Elenca tutti gli imballaggi che usi o immetti sul mercato: tipologia, materiali, codici, fornitori, Paesi di destinazione.

  2. Definisci il tuo ruolo per ciascun imballaggio: fabbricante, importatore, distributore o produttore. Ricorda che il marchio proprio ti rende fabbricante.

  3. Coinvolgi i fornitori. Chiedi schede tecniche, composizione dei materiali, dichiarazioni sulle sostanze e sui PFAS. Senza queste informazioni non è possibile completare la documentazione.

  4. Verifica i requisiti già in vigore, a partire da sostanze e PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti.

  5. Prepara documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità per ogni imballaggio, con un sistema di tracciabilità che le colleghi a prodotti e lotti.

  6. Valuta già oggi riciclabilità e contenuto riciclato, per individuare gli imballaggi da riprogettare entro il 2030.

  7. Assegna le responsabilità interne e forma il personale, perché la conformità va mantenuta nel tempo, a ogni nuovo imballaggio o cambio di fornitore.


Cosa si rischia se non si è in regola

Il PPWR lascia agli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni, che devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive". [Da aggiornare con il riferimento al provvedimento italiano sulle sanzioni, quando sarà adottato o se già in vigore.]

Oltre alle sanzioni ci sono rischi commerciali concreti: le autorità di vigilanza possono chiedere di ritirare dal mercato imballaggi non conformi, e sempre più clienti, soprattutto nella grande distribuzione e nell'export, chiedono ai fornitori la documentazione PPWR prima di confermare gli ordini.


Come può aiutarti QR

QR Srl affianca le aziende in tutte le fasi della conformità al PPWR:

  • analisi del ruolo e mappatura degli imballaggi;

  • verifica dei requisiti su sostanze, PFAS, riciclabilità, riduzione al minimo ed etichettatura;

  • preparazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità, raccogliendo le informazioni anche dai fornitori;

  • piano di adeguamento in vista delle scadenze 2028 e 2030 e formazione del personale.

Nata dalla fusione tra QSE Studio e RIVI Ambiente e Sicurezza, QR segue da anni le imprese su qualità, ambiente, sicurezza, ESG ed EUDR. Può quindi integrare il PPWR con i sistemi di gestione già presenti in azienda e segnalare eventuali bandi e contributi per gli investimenti sugli imballaggi.



Domande frequenti sul PPWR

  • Da quando si applica il PPWR? Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Alcuni obblighi hanno scadenze successive, fino al 2040.

  • Il PPWR vale anche per le piccole imprese? Sì. Gli obblighi di documentazione e conformità valgono per tutti i fabbricanti, a prescindere dalle dimensioni. Per le microimprese sono previste alcune esenzioni limitate, per esempio su certi obiettivi di riutilizzo.

  • Cos'è la dichiarazione UE di conformità degli imballaggi? È il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'imballaggio rispetta i requisiti del PPWR. Va redatta secondo il modello dell'allegato VIII e si basa sulla documentazione tecnica.

  • Serve una certificazione PPWR rilasciata da un ente? No. Il PPWR non prevede un certificato di parte terza: la conformità si dimostra con la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità del fabbricante.

  • Se compro imballaggi già pronti da un fornitore, ho degli obblighi? Dipende dal ruolo. Se li vendi con il tuo marchio sei considerato fabbricante e devi disporre della documentazione. Se sei distributore devi comunque verificare che gli imballaggi siano accompagnati dalle informazioni richieste.

  • Il PPWR sostituisce l'etichettatura ambientale CONAI? Dal 12 agosto 2028 entrerà in vigore l'etichetta armonizzata europea sulla composizione dei materiali. Fino ad allora restano valide le regole nazionali sull'etichettatura ambientale. [Da verificare sulle indicazioni CONAI aggiornate.]

  • Quali imballaggi in plastica saranno vietati dal 2030? L'allegato V vieta, dal 1° gennaio 2030, alcuni formati monouso in plastica: tra gli altri, gli imballaggi che raggruppano bottiglie e lattine e le confezioni per frutta e verdura fresche sotto 1,5 kg, salvo alcune eccezioni.


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